Segnalazioni illeciti e irregolarità

casella di posta elettronica per le segnalazioni:
whistleblowing@aspbasilicata.it.

1. Fonte normativa e natura dell’istituto
L’art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha inserito nell’ambito del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, un nuovo articolo, il 54 bis (*), rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta una misura finalizzata a favorire la segnalazione di fattispecie di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), misura nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. L’espressione “whistleblower” sta ad indicare il dipendente di un’amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico, contribuendo il tal modo all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e per l’interesse pubblico collettivo. L’espressione “wistleblowing policy” sta, invece, ad indicare le procedure per la segnalazione nonché le azioni previste a tutela dei dipendenti che effettuano le segnalazioni di illecito. Attraverso la segnalazione, il dipendente contribuisce all’emersione di illeciti e di irregolarità, dà prova di forte senso civico ed assolve ad una importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione. In ragione di tutto ciò, la procedura per le segnalazioni include espressamente forme di tutela del “whistleblower”, così come previsto dal citato art. 54 bis del D. Lgs165/2001 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) .

(*) art.54 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  • 2. Scopo e finalità della procedura
    Lo scopo della presente procedura è di rimuovere sia eventuali dubbi e incertezze nel dipendente su come effettuare le segnalazioni, sia anche di fugare i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione stessa, fornendo chiare indicazioni operative circa l’oggetto della segnalazione, il suo contenuto, i destinatari della segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti del “segnalante” ( o whistleblower ).

     
  • 3. Oggetto della segnalazione
    La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell’interesse pubblico. La segnalazione non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:
    • Penalmente rilevanti;
    • Poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
    • Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Azienda Sanitaria Locale- ASP;
    • Suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’ASL;
    • Suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all’ambiente.

     
  • 4. Contenuto della segnalazione
    La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche. In particolare, come previsto nel MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE ( c.d. whistleblower - vedi in allegati), la segnalazione deve:
    • descrivere il fatto (condotta ed evento);
    • indicare l’autore del fatto (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all’identificazione);
    • indicare eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
    • fornire eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti.
    In calce alla segnalazione deve essere apposta l’indicazione di luogo e data e la firma del segnalante. Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto.
    La segnalazione va prodotta sull’apposito MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (vedi in allegati), allegato ala presente procedura e reperibile sul sito web aziendale, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione.

     
  • 5. Destinatari della segnalazione e modalità di invio
    La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o alla Direzione Strategica, utilizzando l’apposito modello. Il modello per la segnalazione di condotte illecite è disponibile sul sito web aziendale nello spazio dedicato all’anticorruzione, sezione “Whistleblowing”.
    Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà alla protocollazione delle segnalazioni in arrivo, in via riservata, e alla tenuta del relativo registro.
    La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
    a) Mediante invio all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, whistleblowing@aspbasilicata.it. In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
    b) A mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o alla Direzione Strategica; per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”;
    c) Verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o alla Direzione Strategica e da questi riportata a verbale.

     
  • 6. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
    Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che si ritiene opportuna, compresa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nella attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti e, all’occorrenza, degli organi di controllo esterni all’Azienda, quali la Guardia di Finanza, la Direzione Provinciale del lavoro, il Comando dei Vigili Urbani, l’Agenzia delle Entrate.
    Nel caso in cui, completata l’attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:
    a) Presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
    b) Comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se sussistono i presupposti per l’azione disciplinare;
    c) Comunicare l’esito dell’accertamento alla Direzione Generale dell’Azienda, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell’Azienda.

     
  • 7. Forme di tutela del whistleblower (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione). Come ricordato nel PNA, la disposizione pone tre norme:
    • La tutela della riservatezza dell’identità del segnalante
    • Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
    • La previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165/ 2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante.
    Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, l’identità del whistleblower viene quindi protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare. Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.
    Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito:
    1. Deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi, a sua volta, comunicare su quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente, all’UPD e all’Ufficio Legale dell’Azienda, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza.
    2. Può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Dipartimento Funzione Pubblica.

     
  • 8. Responsabilità del whistleblower
    La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
AllegatoDimensione
DDG n. 418 del 5/8/2014 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016: approvazione della Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità nell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP (Whistleblowing Policy).776.96 KB
Modello per la segnalazione di condotte illecite [in formato doc]48 KB
Documento Whistleblowing Policy [in formato doc]43.5 KB