Benessere animale [Veterinaria - Area C]

Trasporto animali vivi
Per il Trasporto di animali vivi si applica quanto stabilito da Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento CE n. 1255/97.

Quando si applica
A tutti i trasporti di animali vertebrati vivi effettuati con finalità economiche (includendo tutti i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto) che possono essere eseguiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi degli articolo 10 o 11 del Regolamento 1/2005 Ce.

Quando non si applica
Non si applica al trasporto degli animali non correlato ad attività a “carattere economico” al seguito del loro proprietario verso o da strutture sanitarie veterinarie (ambulatori, cliniche ecc..) Questi tipi di trasporto NON hanno bisogno di autorizzazione.

Quando si applicano solo i criteri generali
Non necessitano di AUTORIZZAZIONE ai sensi degli articolo 10 o 11 del Regolamento 1/2005, si applicano comunque le condizioni generali, per le seguenti tipologie:

  • i trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
  • i trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda.

MEZZI DI TRASPORTO
Per poter ottenere un autorizzazione di Tipo 1 (brevi viaggi vedi autorizzazione trasporto Tipo 1) il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi idonei, a tal fine, deve provvedere a presentare alla Asl competente sulla sede operativa del trasportatore domanda su apposito modello e CHECK LIST trasporto Tipo 1

Modulistica

  • Check list
  • Richiesta di autorizzazione
    Ricevuta del versamento di € 72,60 effettuato su c.c. postale n° 1031703539 intestato alla ASP POTENZA Dip. Prev. S.B.A.– causale: Registrazione trasporto animali vivi – TIPO 1

Per poter ottenere un'autorizzazione di Tipo 2 (lunghi viaggi, autorizzazione trasporto tipo 2) il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi omologati. Il certificato di omologazione per mezzi di trasporto su strada per viaggi della durata superiore alle 8 ore, previsto dall’art. 18 del regolamento 1/2005, và inteso come certificato di conformità del singolo automezzo ai requisiti sanitari e di benessere animale, anch’esso và richiesto alla ASL territorialmente competente in ragione della sede operativa del trasportatore. Tali mezzi devono, infatti, garantire particolari requisiti tra i quali il Sistema di navigazione obbligatorio. I mezzi di trasporto su strada che, sul territorio nazionale, raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, possono essere esonerati dell’obbligo del certificato di omologazione; devono comunque possedere i requisiti superiori previsti dal Regolamento per gli automezzi che effettuano lunghi viaggi (superiori alle 8 ore).

Per viaggi superiori alle 8 ore tra Stati Membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati (*) e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, e suina, risulta obbligatorio apposito “Giornale di viaggio” che sostituisce il ruolino di marcia.
(*) In conformità alla Dir. 90/427 si intendono per EQUIDI REGISTRATI solo animali iscritti a libri genealogici (a titolo esemplificativo sul passaporto devono essere riportati i dati dei genitori), per tale categoria di animali, oltre all’esonero dal giornale di viaggio, sono previste specifiche deroghe.

Modulistica

Il Certificato di Idoneità al trasporto, previsto dall'art 6 comma 5 del Regolamento 1/2005 è divenuto obbligatorio a partire dal 05.01.08; i corsi per rilasciare tali certificati possono essere organizzati, anche, da Enti Istituti Associazioni di categoria Associazioni professionali. Tali certificati dovranno, poi, essere "registrati" presso le ASL di residenza del conducente. Il Certificato di Idoneità al trasporto è valido per 10 anni, anche tale certificato può essere limitato a specie o gruppi di determinate specie.

Le autorizzazioni al trasporto e le omologazioni hanno validità 5 anni e possono essere previsti limiti in funzione di criteri verificabili durante il trasporto (ad esempio sulle specie e sulle modalità strada, ferrovia etc.).

Modalità di registrazione per attività di trasporto di animali associata alla attività di allevamento per la produzione primaria (allegato G)

Devono registrare il mezzo di trasporto o il rimorchio:

  • i produttori primari già registrati ai sensi del Reg. CE n.852/04 titolari di codice aziendale che, in relazione alla loro attività economica, intendono trasportare i propri animali per percorsi inferiori ai 65 Km;
  • gli allevatori che intendono trasportare per la transumanza stagionale i propri animali utilizzando i loro veicoli agricoli o mezzi di trasporto;
  • gli allevatori che intendono trasportare i propri animali con i propri veicoli di trasporto per una distanza inferiore ai 50 Km dalla propria azienda.

Modalità di registrazione

Il produttore primario, per la Registrazione dei mezzi di trasporto, dovrà produrre:

Modalità di Registrazione di proprietari che trasportano equidi non in relazione con un attività economica (allegato H)

La registrazione dei mezzi di trasporto o rimorchi è applicabile esclusivamente ai trasporti di animali effettuati dal proprietario, inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare, del proprio animale con un veicolo di sua proprietà; l’attività di trasporto non deve avere finalità commerciali ( esempio: trasferimento di animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimenti per attività culturali, ludiche o sportive).

Modulistica

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