Sottoprodotti di origine animale [Veterinaria Area C]

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 e il Regolamento (CE) 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA). La D.G.R. n° 1423 del 28 Novembre 2014 definisce le linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Gli articoli 8-9-10 del Regolamento (CE) 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie 1, 2, e 3 secondo il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.

Fascia di popolazione a cui si rivolge

Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate e riconosciute. Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.

Richiesta di riconoscimento

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all’art. 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 (allegato D.G.R 1423/2014) a tal fine gli operatori devono presentare domanda alla Regione Basilicata per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASP di Potenza utilizzando il Modello 1 completo degli allegati richiesti.

Richiesta di registrazione

Sono soggette a registrazione le attività di cui all’art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009 (allegato D.G.R 1423/2014). Per registrarsi le ditte devono presentare una domanda in bollo (Modello 2) alla Regione Basilicata per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASP di Potenza per l’assegnazione del codice di registrazione allegando i documenti riportati nella domanda.

Trasporto sottoprodotti di origine animale: registrazione

L’attività di trasporto di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti derivati è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Si definiscono 3 categorie di sottoprodotti con lavorazioni e destini diversi:

  • Categoria 1: sottoprodotti tra cui, ad esempio, carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali da zoo, carcasse di animali di allevamento (vedi art. 8 del suddetto Regolamento)
  • Categoria 2: stallatico ed altri elencati all’art. 9
  • Categoria 3: grasso e ossa, teste di pollame ed altri elencati all’art. 10

I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano. L’operatore sulla richiesta di registrazione dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011. La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell’ambito delle attività di controllo ufficiale della Asl. Per quanto concerne le caratteristiche specifiche del mezzo si rimanda al foglio informativo relativo all’assegnazione dei codici di identificazione da apporre sulle targhe.

Nota: non necessitano di registrazione gli allevatori che trasportano lo stallatico aziendale all’interno dell’azienda stessa e/o terreni ad essa pertinenti.

Principali normative di riferimento:

  • Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano;
  • Regolamento (UE) n. 142/2011;
  • Linee guida nazionali per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/09 approvate il 07/02/2013;
  • Linee guida regionali D.G.R. 1423/2014 .

Modulistica

 

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