L'Azienda Sanitaria sulla gestione delle Case Alloggio nell'ambito di Venosa

27/02/2015

In risposta ad articoli pubblicati sulla stampa locale ed ai rilievi del capogruppo regionale di Lb-Fdi.

In riscontro all’allarmante articolo apparso in data 26 febbraio c.a. a firma del capogruppo regionale di Lb-Fdi in merito, tra l’altro, al modo di operare dell’ASP in termini di appalti per l’acquisizione dei servizi, definiti “mondo delle clientele”, è bene fugare ogni dubbio o preoccupazione circa il corretto operato di questa Azienda.

In via prioritaria e nella piena convinzione che la trasparenza è carattere che qualifica le decisioni e la visibilità delle istituzioni pubbliche, con deliberazione del direttore generale n. 201/00447 del 05/09/2014, pubblicata nell’albo on line dell’ASP e scaricabile da chiunque, si disponeva la proroga del contratto di affidamento delle case alloggio dell’ambito di Venosa, ubicate nei Comuni di Maschito, Ripacandida e Genzano, ai sensi dell’art. 11 del capitolato di gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione alla ditta aggiudicataria di procedura di gara pubblica, per l’ulteriore periodo di mesi tre e comunque fino e non oltre la data di effettivo subentro di altro aggiudicatario della nuova gara da esperire.

La proroga del contratto è un istituto ritenuto legittimo da dottrina e giurisprudenza consolidata, in presenza dei seguenti requisiti: che tale opzione sia stata esplicitata nel bando di gara originario, che venga disposta al fine di assicurare l’indispensabile continuità delle forniture di beni e servizi, per il tempo strettamente necessario ad addivenire all’aggiudicazione di una nuova gara.

Tale istituto si configura non quale nuova aggiudicazione, ma come prosecuzione del medesimo rapporto contrattuale già aggiudicato con procedura ad evidenza pubblica. Nel testo del provvedimento n. 201/00447 del 05/09/2014 si da atto che il capitolato di gara, approvato con deliberazione n. 444/2009, prevedeva espressamente la possibilità di avvalersi della proroga del contratto e che i nuovi capitolati speciali d’appalto per l’affidamento delle case alloggio erano stati redatti e trasmessi all’ufficio competente all’indizione della gara.

Quanto al requisito del tempo strettamente necessario all’aggiudicazione di una nuova gara e prescindendo dalla nota circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Salute, non sfuggirà al capogruppo regionale che l’art.10 della L.R. 18/08/2014, n. 26, che ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - ha previsto, ai commi 11 e 12 che la Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della SUP, finalizzati, tra l’altro, a disciplinare la fase transitoria di applicazione del medesimo articolo la cui durata, a decorrere dalla data di pubblicazione del pertinente provvedimento, non potrà comunque protrarsi oltre il 30 giugno 2015.

Con successiva DGR n. 1039 del 03/09/2014 veniva definita, con specifico riferimento al servizio sanitario regionale, la temporalizzazione di assunzione degli affidamenti da parte della SUA RB in relazione agli importi stimati degli appalti.

Con nota del 03/10/2014 prot. n. 153447/13AC, il Dipartimento Politiche della Persona provvedeva alla trasmissione a tutte le Aziende ed Istituti del SSR di copia della succitata DGR 1039/201, evidenziando altresì, le nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione preventiva ex – allegato B della DGR 130/2010.

E’ bene ricordare che i capitolati ed i bandi di gara degli enti del SSR sono sottoposti all’esame ed al parere preventivo dell’Osservatorio regionale Prezzi dei servizi e delle tecnologie – OPT e che quest’ultimo è stato destinato al supporto della istituenda SUA – RB per tutta la fase transitoria. Infine ma non da ultimo rileva la natura del servizio oggetto di proroga: si tratta di servizi residenziali e semiresidenziali rivolti a pazienti psichiatrici che necessitano di assistenza terapeutico-riabilitativa e socio riabilitativa.

Dunque l’ASP ha agito nel pieno rispetto della normativa regionale e nazionale di settore trovandosi di fatto e per espressa volontà del legislatore regionale, rectius Consiglio Regionale, con un appalto di affidamento di servizi, sopra soglia comunitaria, scaduto, nella temporanea impossibilità tecnica di istruire e pubblicare una nuova gara e nella consapevolezza che si tratta di servizi non interrompibili.


L'addetto stampa ASP - Giornalista Regina Cozzi



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